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Per Aspera Ad Veritatem n.10
Standardizzazione dei metodi investigativi speciali nei sistemi giuridici stranieri.
Panoramica approfondita dei metodi investigativi speciali. Maastricht, 11-12 aprile 1996 - Simposio: "Operazioni sotto copertura e responsabilità in una prospettiva internazionale"





Generalmente, si è soliti aggiungere una sintesi a una relazione approfondita al termine di uno studio nel quale si descrivono gli elementi centrali della ricerca. Tuttavia, per quanto attiene a questo studio in particolare, la creazione di una sintesi ha creato alcuni problemi.
La relazione, che descrive il quadro giuridico dei metodi investigativi speciali riguardante ciascun Paese oggetto di studio, oltre alle necessarie informazioni tecnico-giuridiche su tali metodi fornisce un'ampia visione della cultura giuridica nella quale le norme non solo sono state create ma vengono applicate. Riassumere tale visione condurrebbe a un quadro distorto, che non terrebbe conto della realtà, così come anche le più dettagliate informazioni di base sulla struttura societaria, giuridico-politica e organizzativa delle norme non rappresenterebbero che una visione approssimativa della situazione concreta. L'ampiezza della relazione e il tempo a disposizione rendono impossibile l'elaborazione di tale panoramica generale.
Se si leggesse soltanto la sintesi degli aspetti normativi dei metodi investigativi speciali senza considerare il summenzionato quadro generale, si otterrebbe una visione distorta delle situazioni esistenti nei vari Paesi.
Questa relazione descrive gli aspetti normativi di venti metodi investigativi speciali. Si inizierà con quei metodi elencati nella relazione del gruppo di lavoro sui metodi investigativi nell'indagine preliminare, il Comitato Van Traa (1) . Tutti questi metodi investigativi speciali vengono anche adottati nei cinque sistemi giuridici che sono stati studiati, benché ad essi non si faccia spesso cenno nelle leggi o nei regolamenti. In numerosi casi gli autori hanno concluso, sulla base dell'analisi di norme, giurisprudenza e pratica, che il metodo è nonostante tutto utilizzato, anche se non menzionato o almeno non menzionato con lo stesso nome. In questa sintesi, tale analisi non può essere trattata nel dettaglio, inoltre, in tutti i sistemi che sono stati studiati, il quadro normativo dei metodi investigativi contiene molti "se" e "ma".
È per tale ragione che è sembrato utile questa premessa. Un quadro puro della natura e della portata della standardizzazione dei metodi investigativi speciali può essere ottenuto unicamente dopo avere considerato il testo integrale. Le tabelle annesse alla fine di tale sintesi dovrebbero, a priori, essere utilizzate con molta cautela.


Si potrebbe dedurre dallo studio che la standardizzazione dei metodi investigativi speciali nella forma di legislazione, giurisprudenza o linee generali sia stato spesso il risultato di incidenti. Molti sono stati gli incidenti occorsi, dovuti al fatto che metodi investigativi di Polizia venivano utilizzati in modo da essere oggetto di dure critiche; in particolare, nelle legislazioni scandinave e francesi si possono trovare esempi di norme sui metodi investigativi a seguito di tali incidenti. In Germania, la motivazione di una drastica standardizzazione dei metodi investigativi è stata la cosiddetta "sentenza Census", in occasione della quale la Corte Costituzionale tedesca ha ricavato dai primi articoli della Costituzione un diritto all'informationelle Selbstbestimmung, che permette la violazione di una legge unicamente sulla base di una norma generale. Questo ha portato all'emanazione di norme molto dettagliate.
L'elenco dei metodi investigativi speciali incluso nella relazione del gruppo di lavoro Van Traa appare esaustivo.
Nei sistemi che abbiamo studiato non abbiamo trovato alcun metodo, utilizzato nel quadro della lotta alla criminalità organizzata, che differisse sostanzialmente dai metodi investigativi speciali elencati dalla Van Traa.
In quasi tutti i Paesi risulta assente una linea di demarcazione tra la fase preventiva e quella repressiva, eventualità che, di conseguenza, si riflette sulle norme in materia di metodi investigativi speciali. Tali norme, reperibili nei comuni Codici di Procedura Penale, possono essere anche applicate alla fase informativa. La legislazione tedesca rappresenta un'evidente eccezione a tale norma. In Germania, il Codice di Procedura Penale non si applica alla fase informativa o preventiva, ma unicamente alla fase repressiva. Per la fase informativa si applicano le leggi di Polizia ed esse sono state redatte per ciascun Land (16) e - nonostante siano armonizzate - per alcuni aspetti possono differenziarsi considerevolmente.
Le principali differenze possono essere riscontrate a riguardo della discussione sull'utilizzo e la standardizzazione dei metodi investigativi. In Danimarca, Norvegia e Germania si dibatte ampiamente sui metodi investigativi speciali. A tal proposito, in Danimarca e Norvegia il dibattito ha avuto un orientamento prevalentemente criminale e politico ed è stato sostenuto contro la tendenza di base a mantenere l'utilizzo di tali metodi limitato e controllabile, mentre in Germania il dibattito riguardava principalmente l'uso dei metodi investigativi speciali nella fase repressiva a carattere dogmatico. In Francia e in Italia, il dibattito è stato molto acceso su alcuni punti della questione (per es. l'intercettazione delle telecomunicazioni), ma a parte questi casi si è ottenuto un consenso generale circa l'uso e la standardizzazione dei metodi investigativi speciali.
In tutti i sistemi che abbiamo studiato, i metodi investigativi speciali adottati nella pratica sono stati corredati di un quadro giuridico, nonostante le fonti della standardizzazione varino considerevolmente da un sistema all'altro. In Germania, Francia e Italia esistono norme più o meno dettagliate che regolamentano i metodi investigativi speciali; in Danimarca e Norvegia numerosi metodi non sono stati standardizzati con legge ma trovano fondamento proprio nelle linee generali e nella giurisprudenza.
Alcuni metodi investigativi speciali sono espressamente vietati. Per esempio, in Danimarca, Francia e Italia l'utilizzo di cittadini quali infiltrati non è consentito, e in Germania tale attività non è consentita nella fase reattiva.
Tuttavia, il fatto che non esista un esplicito divieto dei metodi investigativi speciali non significa che tali metodi possano quindi essere utilizzati in qualsivoglia dei sistemi studiati.
Senza un esplicito fondamento giuridico - sia che si trovi in legislazione, linee generali o giurisprudenza - non si farà, in linea di principio, uso del metodo investigativo speciale.
Il quadro giuridico dei metodi investigativi speciali si concentra sulla regolamentazione di quattro elementi.
Il primo elemento riguarda quei casi in cui è consentito l'utilizzo di metodi investigativi speciali. Spesso si elencano soltanto le categorie di reati - nonostante non abbiano sempre esattamente lo stesso carattere - e talvolta il metodo può essere adottato unicamente in relazione ai reati descritti più dettagliatamente.
Un secondo elemento delle norme riguarda il fondamento in base al quale la norma speciale può essere applicata. La formulazione di tali fondamenti spesso include anche il principio di proporzionalità e sussidiarietà. Il sistema danese e quello tedesco contengono esempi appropriati degli effetti di tali princìpi. Inoltre, la standardizzazione fornisce direttive provenienti dall'Autorità competente a ordinare, approvare, permettere l'adozione di metodi investigativi speciali. Quasi tutti i sistemi prevedono, in relazione ai metodi investigativi che l'Autorità competente deve in qualche modo approvare, un sostituto di tale Autorità nel caso in cui non sia possibile attendere la sua autorizzazione, anche se l'Autorità competente dovrà comunque emettere tale autorizzazione in seguito. Comunque, seppure successivamente tale autorizzazione non viene rilasciata, è difficile che si vada ad inficiare la legittimità dell'utilizzo dei metodi investigativi speciali.
Infine, qualora necessario, la standardizzazione prevede un termine entro il quale è consentita l'attuazione del metodo. L'indicazione di tale termine spesso serve a determinare la scadenza entro la quale si deve decidere, in relazione al bisogno, l'eventuale prosieguo della misura.
L'ultima osservazione generale riguarda le conseguenze dell'utilizzo di un metodo investigativo speciale da parte della Polizia o dell'ufficio del procuratore che non sia standardizzato in alcuna forma oppure che, benché standardizzato, venga applicato secondo modalità contrarie a tale standardizzazione. Tutti i sistemi studiati prevedono conseguenze giuridiche di ampia portata, che variano dal procedimento giudiziario all'invalidazione delle attività investigative. Ad ogni modo, tutti i sistemi prevedono anche una qualche forma di ripercussione nei confronti della persona sotto la cui Autorità o supervisione e/o conoscenza un metodo investigativo speciale è stato adottato illegalmente. Solitamente tale comportamento risulta in un'annotazione nel fascicolo personale, che bloccherà le possibilità di promozione, ma che può anche - e questo è quanto avvenuto nella pratica - portare all'allontanamento o persino al procedimento penale. Molti dei convenuti hanno reputato tali misure "disciplinari" una garanzia contro l'abuso dei poteri giudiziari e di Polizia.


In Danimarca l'osservazione viene svolta unicamente da parte di ufficiali di Polizia danesi dietro richiesta e sotto il controllo di una squadra di detectives. Soltanto in circostanze speciali tale metodo viene riferito alla Direzione della Polizia o alla pubblica accusa. Non esiste alcuna norma esplicita (come nel caso della Norvegia), tuttavia nelle linee generali e nella giurisprudenza si fa cenno all'osservazione. La Germania è dotata soltanto di norme che regolano l'osservazione prolungata, vale a dire superiore alle 24 ore e applicabile nella fase preliminare. L'osservazione è consentita unicamente al di fuori dell'abitazione del cittadino. Nella fase preventiva, tale ordine verrà impartito dal Capo delle Forze di Polizia. Per quanto riguarda la fase reattiva, non esistono norme purché non si utilizzino supporti tecnici. A tale riguardo, bisogna sottolineare che l'osservazione nella fase reattiva è sempre permessa. Tuttavia, l'osservazione coadiuvata dal supporto di strumenti tecnici è disciplinata da legge.
Secondo la legge vigente in Francia, l'osservazione di cittadini nella fase preventiva è permessa unicamente nei luoghi pubblici. Tuttavia, tale materia non è regolamentata da legge.
Anche in Italia l'osservazione non è disciplinata da legge, in quanto è considerata un'attività di Polizia perfettamente legittima. Tuttavia, la legislazione contiene un riferimento tacito alla competenza ad osservare persone.


In Danimarca tale materia è regolamentata dal Capitolo 17 Rpl. che contiene una norma generale che disciplina tutte le intrusioni nella riservatezza delle informazioni, incluse l'intercettazione di conversazioni telefoniche, l'intercettazione e l'apertura di plichi postali e l'utilizzo di cimici, consentite unicamente per quelle indagini riguardanti reati che comportano la reclusione a sei o più anni, o nel caso di reati specifici. Tali operazioni avvengono su richiesta di una squadra di detectives o del pubblico ministero sulla base di un ordine del tribunale. Tale ordine sarà emesso soltanto dopo che un avvocato d'ufficio (art. 784 Rpl.) avrà espresso la propria opinione in materia. L'avvocato d'ufficio è una figura speciale contemplata dal diritto processuale penale in Danimarca. L'avvocato viene assegnato al sospetto senza che quest'ultimo ne sia a conoscenza e al legale non è permesso prendere contatti con il sospetto. Il suo compito consiste nel verificare l'applicazione conforme dei mezzi speciali di coercizione. Può, per esempio, appellarsi contro l'ordine del giudice ad autorizzare l'installazione di un'intercettazione telefonica. Quando non si può rinviare l'ordine che autorizza l'intercettazione, la Polizia può procedere di sua iniziativa, ma deve richiedere l'autorizzazione del tribunale entro 24 ore. Se il giudice dovesse essere di parere contrario, dovrà darne notifica al Ministero della Giustizia. Tale notifica inciderà sulla promozione dei funzionari di Polizia e degli ufficiali di p.g. che hanno proceduto all'installazione dell'intercettazione telefonica. Un telefono può essere intercettato per un periodo di tempo di quattro settimane, ma tale termine può essere allungato. Al termine dell'intercettazione, in linea di principio, se ne deve dare notifica alla persona oggetto di intercettazione.
Secondo la legislazione vigente in Germania, l'intercettazione di conversazioni telefoniche, nella fase preliminare, non è consentita. Tuttavia, sulla base di una decisione del Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione), con l'assenso di uno dei due interlocutori della conversazione telefonica, la Polizia può intercettare quella conversazione telefonica. In tal modo, si distingue tra intercettazione e "cointercettazione". Nella fase del procedimento penale l'intercettazione è permessa per indagini riguardanti reati contenuti nel cosiddetto Katalogtaten (Reati contemplati dal Catalogo, ovvero Lista di Reati Gravi), che per esempio comprende reati contro la sicurezza nazionale, reati gravi, criminalità organizzata e reati connessi con gli stupefacenti. Le conversazioni telefoniche possono essere intercettate soltanto per ordine dell'Ermittlungsrichter (Magistrato Inquirente). In casi urgenti, l'ufficio del procuratore può anche rilasciare un ordine a tal proposito, ma tale ordine non sarà valido nel caso in cui non giungerà conferma da parte del giudice entro tre giorni. Tale ordine del tribunale ha validità tre mesi e tale periodo può essere esteso ogni volta per altri tre mesi, se continuano a sussistere i presupposti per l'adozione di tale mezzo di coercizione. Oltre alla norma che disciplina l'intercettazione delle telecomunicazioni, contenuta nel Codice di Procedura Penale, esiste anche la cosiddetta G 10-Gesetz. Grazie a tale legge, i funzionari del Verfassungsschtz del Bund e i Länder, il Servizio di Intelligence militare e il Bundesnachrichtendienst possono intercettare ogni forma di telecomunicazione e trascriverne il contenuto se devono prevenire un pericolo imminente al libero ordine democratico, o l'esistenza stessa o la sicurezza del Bund e del Länd. La richiesta di intercettare le telecomunicazioni può partire dal Presidente del Bundesamt für Verfassungsschutz, dal Direttore del Verfassungsschutzbehörde del Länd o dal Presidente del Bundesnachrichtendienst. L'ordine di intercettare le telecomunicazioni può essere rilasciato dal maggiore organo competente del Länd o, in caso di questioni federali, dal Ministro Federale designato a tale funzione dal Cancelliere Federale.
In Francia l'intercettazione di conversazioni telefoniche è regolamentata da leggi, vale a dire leggi contenute nel Codice di Procedura Penale (articoli 100-100-7 CPP), dal 1991. Il magistrato inquirente è competente a emettere un ordine per intercettare conversazioni telefoniche. Inoltre, anche la chambre d'accusation che durante l'indagine preliminare è competente a fungere da Tribunale d'appello, può emettere l'ordine di intercettazione telefonica. L'ordine deve essere scritto e valido per un periodo massimo di quattro mesi, tuttavia può essere esteso per altri quattro mesi. Un'intercettazione telefonica può essere avviata nel caso di reati che comportano una pena detentiva massima di due anni. Esiste la condizione aggiuntiva che l'intercettazione deve essere concessa unicamente se la necessità di informazioni lo richiede. Il diritto tace circa il controllo delle intercettazioni installate nel quadro dei procedimenti giudiziari penali. Oltre alle intercettazioni installate nel quadro dei procedimenti giudiziari penali, vi sono anche intercettazioni di sicurezza. Lo scopo di tali intercettazioni è quello di proteggere la sicurezza nazionale, di proteggere il potenziale scientifico ed economico della Francia e di prevenire la criminalità organizzata. L'autorizzazione per tali intercettazioni di sicurezza può essere emessa unicamente dal Primo Ministro, dietro richiesta scritta e motivata del Ministro degli Affari Interni, del Ministro della Difesa o del Ministro responsabile degli affari doganali. Le intercettazioni di sicurezza sono sottoposte al controllo della Commissione parlamentare nazionale delle Intercettazioni di sicurezza (Commission national des Interceptions de securité).
Anche la legislazione italiana offre ampio margine all'intercettazione di conversazioni e altre forme di comunicazione. L'intercettazione è permessa sia nella fase preventiva che repressiva e regolamentata, inoltre, anche dagli articoli 266 e 271 del Codice di Procedura Penale. L'intercettazione è possibile nel quadro di reati che possono portare alla reclusione superiore a cinque anni, o per delitti relativi a criminalità organizzata, stupefacenti, armi, sostanze esplosive e contrabbando. L'autorizzazione a intercettare le conversazioni e altre forme di telecomunicazioni viene emessa dal giudice delle indagini preliminari, dietro richiesta del pubblico ministero, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza, il pubblico ministero può, con decreto motivato, emettere l'autorizzazione ad effettuare l'intercettazione, purché il magistrato inquirente ne sia immediatamente informato comunque entro le 24 ore. Il giudice deve confermare l'ordine del pubblico ministero con decreto motivato al massimo entro 48 ore. L'intercettazione può avere luogo per un periodo massimo di 40 giorni ma la durata può essere prorogata per periodi successivi di 20 giorni. L'intercettazione di conversazioni telefoniche è possibile anche nella fase preliminare. Esistono diverse norme a tal proposito. Per quanto riguarda i reati di tipo mafioso, il procuratore distrettuale antimafia è investito del potere di emettere autorizzazioni a procedere alle intercettazioni preventive. In tal modo, in questo settore - al contrario di quanto avviene per le intercettazioni di conversazioni nella fase reattiva - il magistrato inquirente non ha giurisdizione. In contrasto con quanto avviene per le intercettazioni nella fase del procedimento giudiziario, la Polizia può utilizzare tale metodo di raccolta di informazioni intercettando le conversazioni telefoniche nella fase preventiva unicamente per scopi interni. I verbali redatti in base alle intercettazioni non possono essere utilizzati come elementi di prova nei procedimenti penali. Le precedenti affermazioni riguardanti le intercettazioni di conversazioni telefoniche afferiscono in gran parte anche alla registrazione di messaggi fax e dati informatizzati.


In Danimarca, la Polizia nei luoghi pubblici ha ampi margini di libertà di scattare fotografie ed effettuare videoriprese. Per le registrazioni che devono essere effettuate segretamente e in aree private e circoscritte è necessaria l'autorizzazione del Tribunale. Al momento, non esistono chiari modelli giuridici a disciplinare tale competenza, tuttavia, nella pratica giuridica, fotografie e videoriprese sono, attualmente, permesse in virtù delle disposizioni previste per gli interventi nella riservatezza delle informazioni con l'installazione diretta di cimici (Capitolo 71 Rpl.) e per i poteri nel settore dell'accesso (Capitolo 73 Rpl.).
Secondo il diritto vigente in Germania, è permesso fotografare segretamente o effettuare registrazioni video in segreto di persone sulle quali sussiste fondato motivo di ritenere che esse intendano commettere reati gravi e di persone che si accompagnano a tali persone o sono in contatto con loro, purché tali informazioni si rendano necessarie per la prevenzione di tali reati. Fare fotografie o effettuare videoriprese in segreto all'interno o al di fuori delle abitazioni è possibile unicamente se necessario a prevenire pericolo imminente e diretto di vita, libertà o integrità fisica, dietro autorizzazione del Capo della Forza dell'ordine. Nel caso di fotografie o videoriprese all'interno o all'esterno di abitazioni, è necessaria l'autorizzazione dell'Ermittlungsrichter. Se non è possibile aspettare l'ordine dell'Ermittlungsrichter, il provvedimento può essere ordinato dal Capo delle Forze dell'ordine, ma in tal caso si deve richiedere una decisione del Tribunale a stretto giro di posta.
Nella fase reattiva fotografie e videoriprese segrete saranno consentite se necessarie a chiarire i fatti o a stabilire il luogo di residenza dell'indagato. La Polizia può effettuare tali registrazioni non appena una persona è sospettata di un qualunque reato, senza tenere conto della sua gravità e senza che sussista alcuna condizione speciale.
Secondo la legge vigente in Francia, non è permesso fotografare o effettuare videoriprese in luoghi privati e chiusi. Se tali registrazioni vengo effettuate, il giudice non potrà ammettere il materiale acquisito come elemento di prova in quanto sarà dichiarato nullo. Le fotografie e le videoriprese effettuate dalla Polizia nel quadro dell'osservazione non sono regolamentate da norme ma, generalmente, si considerano consentite se effettuate in luoghi pubblici. Una legge recente, la Legge n. 95-73 del gennaio 1995, prevede la possibilità di installare apparecchiature video in luoghi stabiliti dalla legge. Tali luoghi si trovano lungo e sulla pubblica via o sono comunque altri luoghi accessibili a chiunque. Le telecamere vengono posizionate per fornire protezione alle persone e alle merci e la legge prevede esplicitamente che non è consentito installare videocamere in posizioni tali da essere permanentemente dirette ad abitazioni o alla porta di ingresso ad esse.
Secondo la legge italiana, fotografie e videoriprese in luoghi pubblici non sono soggette ad alcun tipo di restrizione. Nella fase preventiva, il diritto italiano assegna alle Autorità di Polizia il potere di filmare e di fotografare anche all'interno di abitazioni o aree designate come tali. Si applicano ampiamente per analogia a tale metodo di indagine le stesse norme che regolamentano l'intercettazione di conversazioni telefoniche.


Secondo la legge vigente in Danimarca, l'ascolto di conversazioni con l'ausilio di microfoni nascosti o con microfoni controllati a distanza è consentito soltanto in caso di sospetto di un reato che mette a repentaglio la vita o l'integrità delle persone o che rappresenta una minaccia a interessi sociali di preminente importanza. L'autorizzazione all'ascolto diretto deve essere richiesta dal pubblico ministero. L'autorizzazione del Tribunale sarà emessa dal giudice. Il legale, che deve essere assegnato secondo quanto previsto dall'articolo 784 Rpl., può appellarsi contro la decisione di emettere tale autorizzazione.
L'ascolto di conversazioni diverse da quelle telefoniche per mezzo di apparati tecnici nascosti è regolamentata dettagliatamente dal diritto tedesco. L'ascolto nella fase preventiva è consentito per ottenere informazioni riguardanti persone, se i fatti giustificano il fondato motivo che esse intendono commettere reati gravi, e sulle persone che si accompagnano a tali persone o sono in contatto con loro, purché le informazioni si rendano necessarie a prevenire tali reati. A tale riguardo, bisogna sottolineare che soltanto le conversazioni che non hanno luogo all'interno delle abitazioni private possono essere ascoltate. L'ascolto segreto di conversazioni con l'ausilio di apparati tecnici richiede l'autorizzazione da parte del Capo delle Forze dell'ordine. In certe circostanze, si può rendere necessario l'ascolto di conversazioni che avvengono all'interno o all'esterno di abitazioni. La legge prevede la possibilità di agire in tal modo nei casi di diretto e imminente pericolo di vita, libertà o integrità fisica. Tuttavia, in tal caso, è il giudice a richiedere l'autorizzazione. Se non vi è il tempo di attendere tale ordine, il provvedimento può essere ordinato dal Capo delle Forze dell'ordine, ma in tal caso si deve richiedere una decisione del Tribunale a stretto giro di posta. Anche l'ascolto di conversazioni nella fase reattiva è regolamentato da legge. Sarà consentito se alcuni fatti forniscono fondato motivo di sospetto che una persona è colpevole di uno dei reati per i quali è permessa anche l'intercettazione delle conversazioni telefoniche. L'ascolto delle conversazioni sarà consentito soltanto se altre modalità utili a chiarire i fatti o se altre forme di indagine riguardo al luogo nel quale risiede il sospetto non diano i risultati sperati o siano impedite in maniera considerevole. L'ascolto richiede l'autorizzazione da parte del Tribunale. Se non vi è il tempo di attendere tale autorizzazione, l'ascolto sarà permesso per ordine del pubblico ministero. Se non vi è neanche il tempo di attendere tale autorizzazione, uno degli assistenti del pubblico ministero sarà competente a rilasciare l'ordine. Tuttavia, in tali casi, al giudice deve, senza ritardo alcuno, essere richiesta la conferma. Le parti coinvolte devono essere informate del fatto che le loro conversazioni sono state controllate non appena questo può essere fatto senza mettere a rischio le finalità dell'indagine, la sicurezza pubblica o l'integrità fisica o la vita di una persona, o l'uso continuativo di una persona quale infiltrato della Polizia. L'ascolto delle conversazioni con l'ausilio di apparati tecnici all'interno delle abitazioni non è stato previsto espressamente nel Codice di Procedura Penale, in quanto il Parlamento auspica di deliberare sulle questioni giuridiche e, specialmente, costituzionali particolarmente difficili riguardanti tale materia. Nel frattempo, il dibattito sulla possibilità di effettuare ascolto diretto continua, senza accennare a calmarsi.
Secondo la normativa francese, l'ascolto di conversazioni con l'ausilio di microfoni di sorveglianza a stretto raggio non è permessa né nella fase preventiva né in quella reattiva. Anche entrare segretamente in una abitazione per installare cimici costituisce reato.
Secondo la legge italiana, la possibilità di ascoltare le conversazioni è disciplinata dalla stessa norma (**) che si applica all'intercettazione delle conversazioni telefoniche e si applicano le stesse condizioni e gli stessi presupposti. Una condizione aggiuntiva per l'ascolto di conversazioni all'interno di abitazioni è quella che debba sussistere fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.


Secondo la legge danese, non è permessa la consultazione di documenti su computer. Tuttavia, con l'autorizzazione del Tribunale per la ricerca di beni sequestrabili, si possono acquisire i dati informativi contenuti in una banca dati.
In Germania, il Capo delle Forze dell'ordine può, nella fase preliminare, sottoporre una richiesta all'Ermittlungsrichter (Magistrato Inquirente) per il sequestro di documenti informatici da servizi pubblici, semipubblici e privati allo scopo di allegare tali documenti ai documenti informativi giudiziari e permettere di ottenere un profilo del sospetto che deve essere sottoposto a maggiori indagini. Si tratta del cosiddetto Rasterfahndung (confronto incrociato di informazioni elettroniche) che si limita ai casi che presentano un pericolo immediato alla vita, libertà o integrità fisica di una persona o a casi in cui si voglia prevenire ogni pericolo all'esistenza o alla sicurezza del Bund o del Land.
Nella fase del procedimento giudiziario penale un Rasterfahndung può essere adottato qualora sussistano sospetti relativi a un reato che è previsto dalla legge e può essere qualificato come grave e qualora siano meno efficaci o sostanzialmente più impraticabili altre modalità che permettano di chiarire i fatti o altre forme di indagini relative al luogo di residenza del reo. È il giudice che emette l'autorizzazione ad accedere alle informazioni presenti su computer e di procedere con il confronto dei files. Qualora non vi fosse il tempo di attendere l'autorizzazione del giudice, essa può anche essere emessa dall'ufficio del procuratore che deve chiedere conferma dell'autorizzazione al giudice senza ritardo alcuno. Se non si ottiene tale conferma entro tre giorni, l'autorizzazione non avrà più valore. L'ispezione di documenti su computer diversi da documenti di Polizia non è regolamentata da legge. Per l'ispezione di files è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, in particolare, l'autorizzazione del magistrato inquirente nel corso dell'indagine preliminare.
In Francia l'ispezione di files diversi da quelli già in possesso della Polizia è regolamentata da legge. Se la Polizia desidera ispezionare taluni files, potrà eseguire l'ispezione per mezzo di un'autorizzazione del Tribunale nel corso dell'indagine preliminare. I files saranno in tal caso sequestrati dopo che le norme che disciplinano la perquisizione di luoghi chiusi verranno dichiarate applicabili a tal fine.
Anche in Italia i files possono essere oggetto di sequestro e utilizzati dalla Polizia per lo svolgimento delle indagini che possono avere relazione con un reato.


In Danimarca esistono disposizioni scritte che disciplinano l'apertura e la sospensione dell'inoltro della corrispondenza da parte della Polizia. È un intervento nella riservatezza delle informazioni che rientra negli scopi del Capitolo 71 Rpl., al quale si applicano le vigenti condizioni generali per gli interventi. Per l'acquisizione e l'apertura della corrispondenza è necessaria l'autorizzazione del tribunale. Il giudice può emettere l'autorizzazione soltanto se, secondo l'articolo 784 Rpl., un legale è stato assegnato alla persona nei confronti della quale l'intervento è diretto e se tale legale ha avuto l'opportunità di fornire il proprio parere in merito alla richiesta avanzata dalla Polizia.
In Germania l'acquisizione della corrispondenza nella fase preventiva non è consentita. L'acquisizione della posta nella fase reattiva è resa possibile qualora il plico postale possa essere importante come elemento di prova nelle indagini. Il giudice ha competenza a procedere al sequestro del plico postale, ma il plico postale può essere anche sequestrato da parte dell'ufficio del procuratore qualora non vi sia il tempo di attendere l'ordine di sequestro da parte del giudice; tuttavia, la decisione deve essere confermata dal giudice entro tre giorni. È il giudice ad avere il potere di aprire la corrispondenza, tuttavia egli può delegare tale potere all'ufficio del procuratore qualora ciò si rendesse necessario per prevenire che il ritardo metta a repentaglio i risultati dell'indagine.
In Francia l'acquisizione della corrispondenza non è esplicitamente regolamentata, tuttavia, il giudice inquirente ha il potere di sospendere l'inoltro dei plichi postali nel corso delle indagini preliminari. Ha facoltà di aprire la corrispondenza, anche se gli è concesso unicamente in presenza del destinatario o, in assenza di quest'ultimo, alla presenza di due testimoni. L'intercettazione della posta non è consentita nella fase preliminare.
In Italia l'intercettazione della corrispondenza nella fase preliminare non è regolamentata da leggi. Nella fase reattiva, esiste la possibilità di prendere conoscenza del contenuto di plichi o pacchi postali. La Polizia può sequestrare i plichi postali ma deve inviarli, senza aprirli, all'ufficio del procuratore, che è autorizzato ad aprire i plichi postali. Se, secondo l'ufficiale di Polizia Giudiziaria il plico postale contiene informazioni di importanza primaria per il proseguimento delle indagini, egli può richiedere all'ufficio del procuratore l'autorizzazione ad aprire il plico postale senza ritardo.


In Danimarca le apparecchiature di localizzazione vengono utilizzate nella pratica, ma tale materia non è regolamentata da legge. È la direzione di Polizia a decidere l'applicazione delle apparecchiature di localizzazione.
In Germania, nella fase preventiva, l'installazione di apparecchiature di localizzazione non è regolamentata con leggi. Il Codice di Procedura Penale, tuttavia, contiene una disposizione che prevede che tali apparecchiature possano essere utilizzate per svolgere indagini in merito a fatti o per scoprire il luogo di residenza dei rei, purché si tratti di un reato di importanza considerevole. La Polizia può attuare tale misura di sua propria iniziativa, a condizione che sussista il presupposto di sussidiarietà.
La legislazione francese non regolamenta la collocazione di apparecchiature di localizzazione e a scansione. Essa è consentita purché, per installare le apparecchiature, non sia necessario entrare in un edificio. È, infatti, assolutamente proibito entrare segretamente in un edificio. L'installazione di apparecchiature di localizzazione in un luogo accessibile a tutti è permessa senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
Se la Polizia deve entrare in un area di proprietà privata dell'individuo allo scopo di installare l'apparecchiatura, la legislazione italiana prevede che sia l'Autorità giudiziaria a fornire l'autorizzazione. L'Autorità giudiziaria competente in tale materia è l'ufficio del Procuratore.


Secondo la legge vigente in Danimarca esistono due tipi di accesso segreto. Il primo tipo consiste nella perquisizione segreta di locali, nel qual caso la Polizia entra nell'edificio con l'autorizzazione del Tribunale. L'altro tipo di accesso consiste nella richiesta al Tribunale da parte della Polizia di essere autorizzata ad installare microfoni in un'area privata chiusa. A tal fine la Polizia può entrare segretamente in tale area. Nel primo tipo di perquisizione segreta degli edifici, le condizioni per lo svolgimento della perquisizione, previste dall'articolo 73 Rpl., devono essere rispettate. Nel caso di autorizzazione a installare microfoni, si devono rispettate le condizioni previste per gli interventi nella riservatezza delle informazioni dell'articolo 71 Rpl.. Non esiste alcuna norma giuridica speciale che disciplini l'accesso non autorizzato.
Secondo la legislazione tedesca, l'accesso segreto nelle abitazioni nel quadro dell'osservazione tecnica è possibile, anche se secondo condizioni rigidissime, vale a dire entrata concessa unicamente se necessaria a prevenire pericoli reali di vita, libertà e integrità fisica.
Anche in Francia l'accesso sotto copertura, nel senso di perquisizione segreta di edifici, non è regolamentato da legge. Le forme di entrata e perquisizione delle abitazioni, permesse secondo la competenza generale del magistrato inquirente, così come previsto dall'articolo 81 CPP, si basano sul presupposto che il proprietario dell'abitazione o due testimoni indipendenti siano presenti.
L'accesso di questo tipo non è regolamentato dalla legislazione italiana, ma può rientrare nelle disposizioni che disciplinano la perquisizione dei locali. Esistono diverse norme per la perquisizione ma, in linea di principio, esse non afferiscono alle operazioni segrete.


Tale materia non è contemplata dalla legge in Danimarca. Uno dei problemi è che la Polizia non può garantire l'anonimato degli informatori in quanto, in Danimarca, la legge non permette l'utilizzo di testimoni anonimi.
La Norvegia sta attualmente ideando linee generali in materia di informatori. Tali linee generali avranno carattere standardizzato e, con ogni probabilità, saranno utilizzate anche nel quadro della cooperazione tra forze di Polizia nei Paesi del Nord.
In Germania per l'acquisizione di informazioni su una persona nella fase preventiva si possono utilizzare informatori o agenti se, in riferimento alla persona, sussistono fatti che giustifichino la presunzione che tale persona potrà commettere reati gravi. Sarà anche permessa in riferimento a persone che si accompagnano a tale persona o sono in contatto con essa, purché le informazioni si rendano necessarie a prevenire tali reati. Le condizioni per l'utilizzo di informatori o l'utilizzo di informazioni fornite da un agente sono quindi le stesse di quelle che riguardano l'effettuazione di video riprese e di fotografie e l'ascolto di conversazioni; tuttavia, esiste un'eccezione: nulla viene menzionato circa le azioni dell'informatore nell'abitazione della persona.
In Francia gli informatori vengono adottati su larga scala; tuttavia, essi sono esclusi dalla fase processuale. Le informazioni vengono raccolte sotto la supervisione dell'ufficio del procuratore. Non esistono leggi né norme che disciplinano la gestione degli informatori.
La legislazione italiana contiene una disposizione riguardante la persona dell'informatore, che prevede che ne venga garantito l'anonimato e che l'Autorità giudiziaria (ufficio del procuratore, giudice inquirente, o giudice del tribunale di prima istanza) non può obbligare un agente di Polizia e gli ufficiali di p.g. a rivelare l'identità del loro informatore. Il risultato, tuttavia, è che le informazioni ottenute da un informatore anonimo non costituiscono elemento di prova giuridica e non possono essere utilizzate in Tribunale.


La legislazione in Danimarca non contiene disposizioni normative in materia di compensi agli informatori e nulla sta a dimostrare che gli informatori vengono ricompensati per le loro informazioni da parte del Governo.
Per la legislazione norvegese, il compenso finanziario agli informatori è espressamente vietato.
La legislazione tedesca non permette l'utilizzo di cittadini come informatori nella fase reattiva e, di conseguenza, non esistono norme che disciplinano i compensi finanziari degli informatori. Per quanto attiene alla fase preliminare, alcuni studi evidenziano come gli agenti ricevano, nella pratica, compensi finanziari da parte della Polizia per le loro attività.
In Francia, non esistono norme ufficiali per i compensi finanziari agli informatori. Tuttavia, questo non sta a significare che i compensi finanziari non vengano mai corrisposti. In particolare, in riferimento a informatori inseriti in gruppi di tossicomani appare probabile, sulla base di alcune dichiarazioni, che ai tossicodipendenti venga, talvolta, fornita droga in cambio di informazioni.
Secondo la legislazione italiana, gli informatori criminali possono avere diritto a denaro in cambio di informazioni riservate. Per quanto riguarda le informazioni riservate passate al dipartimento informativo fiscale e di p.g., sono state stilate linee di condotta generali in materia di pagamento degli informatori. Il pagamento di compensi informativi da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri (***) è basato su norme non scritte. L'ammontare dei compensi dipende dall'importanza delle informazioni.


Secondo le legislazioni norvegese e danese, è proibito effettuare trattative, parere che ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte Suprema della Danimarca. Comunque, secondo la legge danese, sono molte le possibilità di riduzione di pena per le persone accusate che si sono dichiarate colpevoli o per assegnare loro un trattamento preferenziale in cambio della confessione.
Secondo la legislazione norvegese, il premio ai criminali non può andare oltre la richiesta di riduzione della pena con una notificazione al giudice attestante che la persona in questione ha collaborato con la Polizia. Esistono linee di condotta riservate contenenti indicazioni dettagliate sul campo di azione della Polizia a tale riguardo.
La legislazione tedesca non è chiara in materia di trattative con i criminali. Esistono norme esplicite che regolamentano l'utilizzo di criminali come testimoni del governo (pentiti) e, per quanto riguarda trattative svolte con criminali, queste non sono basate su una norma giuridica. Il diritto di procedura penale tedesco contiene poche possibilità di negoziazione con un criminale nel quadro della decisione che riguarda l'azione processuale per reati nei suoi confronti.
Anche in Francia negoziare con i criminali rappresenta un'area grigia nel quadro legislativo. Non esistono leggi ufficiali a regolamentare tale materia, ma non è impossibile che, nella pratica, questo si verifichi. Per esempio, sembra accadere che la Polizia tratti con i criminali concedendo loro dei benefici.
Secondo la legislazione italiana, le trattative con i criminali non avvengono separatamente, ma unicamente nel quadro della legge che si applica ai cosiddetti Pentiti (****) , ovverosia i testimoni di Governo.


In Danimarca può avvenire che, in cambio di informazioni, i criminali possano candidarsi a una riduzione di pena o ad altro tipo di trattamento speciale. Tale disposizione non è considerata una norma che si applica ai testimoni di Governo. Una norma sui testimoni di Governo secondo la quale l'impunità segue le informazioni non è nota alla legge danese ed è anzi rifiutata.
La stessa posizione è quella della Norvegia. Le trattative con i criminali sono escluse; l'unica opzione che in Norvegia potrebbe essere presa in considerazione è che un chiaro pentimento potrebbe portare una pena ridotta.
Dal 1989, la Germania possiede norme dettagliate che disciplinano il concetto di testimoni del Governo. Dal 1994, tali norme si applicano anche a coloro che compiono o partecipano ad attività di criminalità organizzata. Se un testimone di Governo fornisce alle Autorità giudiziarie informazioni che possono evitare o impedire reati di natura criminosa o portare all'arresto di quanti compiono o partecipano ad attività di criminalità organizzata, i reati che sono stati commessi possono essere o cancellati o rimanere impuniti o puniti con pene più leggere. In Germania, non esiste alcun programma scritto in materia di protezione dei testimoni come estensione delle norme che regolano i testimoni del Governo. Inoltre, queste ultime norme verranno applicate soltanto per un breve periodo di tempo e scadranno il 31 dicembre 1995.
La Francia non possiede norme specifiche che regolamentano la materia dei testimoni del Governo, tuttavia esistono varie possibilità per candidare coloro che hanno commesso reati e che in seguito mostrano pentimento a una riduzione della pena. In virtù dell'articolo 450-2 CP, la pena di una persona può essere persino completamente cancellata se tale persona smaschera una gruppo criminoso o persone in qualche modo organizzate al fine di trafficare droga.
Il più esteso corpo normativo in materia di testimoni del Governo è quello esistente in Italia. Esistono quattro tipologie di reato a seconda del sistema premiale adottato per indurre un co-imputato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria. Tra tali reati rientrano terrorismo, rapimento allo scopo di ottenere un riscatto, produzione e traffico di droga e, infine, criminalità organizzata. L'applicazione della disposizione sui collaboratori di giustizia può portare a una notevole riduzione di pena. La pena, inizialmente determinata dal giudice senza considerare le circostanze attenuanti, può, in virtù delle disposizioni sui 'pentiti', essere ridotta di almeno un terzo e al massimo di due terzi. L'Italia è l'unico Paese nel quale misure estensive sono state adottate allo scopo di proteggere i collaboratori di giustizia. Tali misure protettive possono arrivare fino al punto di fornire al collaboratore un'identità totalmente nuova.


In Danimarca l'acquisto simulato viene effettuato su scala molto ridotta, a causa del fatto che la figura del finto acquirente in Danimarca è disciplinata dalle norme in materia di infiltrati. Se l'acquisto ha luogo all'estero o viene deciso telefonicamente dall'estero, esso non sarà soggetto alle norme in materia di infiltrati. La decisione sull'acquisto simulato viene presa dalla squadra di investigatori sentito il pubblico ministero competente. L'acquisto simulato non è soggetto a condizioni tranne che a una, vale a dire che l'acquisto simulato non può includere l'entrapment (il mettere in trappola, è così detta la prassi adottata talvolta dalla Polizia consistente nell'indurre una persona a commettere un reato al fine di poterla arrestare, N.d.T.).
Lo stesso vale per la Germania dove, nel quadro dell'attività dell'acquisto simulato, non è concesso di 'indurre' altre persone a commettere un'azione passibile di pena. Tuttavia, il superamento dei confini dell'entrapment comporterebbe l'annullamento della condanna della persona indotta a commettere reato. In Germania, gli acquisti simulati vengono generalmente effettuati da un infiltrato della Polizia, figura alla quale vengono applicate le norme che disciplinano gli infiltrati e le cui azioni devono essere sotto il totale controllo della p.g., in virtù delle linee generali in materia di infiltrati. I Länder posseggono norme per garantire l'elargizione di "denaro destinato all'acquisto di campione" e delle somme di denaro necessarie per l'acquisto simulato e l'acquisto parziale.
In Francia, nel 1991, sono entrate in vigore nuove disposizioni scritte in materia di acquisto simulato dopo che, nel 1990, sono emersi gravi problemi a causa di acquisti simulati avvenuti in base alle linee di condotta generali risalenti al 1980. L'acquisto simulato può fungere unicamente da mezzo per procurare prove e può non avere tra i suoi scopi quello di dar vita a reati. L'acquisto simulato deve essere stato preventivamente notificato al magistrato o approvato da questi. Il magistrato può essere il procuratore ma anche il magistrato inquirente con riguardo a un'indagine preliminare. Nel Codice Penale è stata inclusa una disposizione che rende esplicitamente non punibili l'acquisto simulato, l'acquisto di campione e l'acquisto parziale, qualora siano state rispettate le condizioni afferenti a tali materie.
La legislazione italiana contiene norme simili. L'articolo 97 della Legge Antidroga garantisce la non procedibilità nei confronti del personale speciale del dipartimento di p.g., che - per assicurarsi le prove dei reati che riguardano gli stupefacenti - si infiltrano nell'ambiente criminale ed effettuano acquisti simulati di droga. Una norma simile si applica anche quando si partecipa ad operazioni di riciclaggio di denaro, nonché di traffico di armi, munizioni ed esplosivi. L'immunità sarà garantita unicamente ad alcuni ufficiali di Polizia. Un'altra condizione per l'immunità è che deve riguardare un'azione nel quadro dell'infiltrazione approvata preventivamente e instaurata dai servizi centrali di Polizia, e non un'azione indipendente condotta dagli ufficiali che svolgono le indagini. Infine, un'altra condizione è che l'ufficiale di Polizia non è passibile di pena soltanto se ha commesso il reato in forma simulata, con il solo obiettivo di assicurarsi le prove nei confronti dei criminali e delle altre persone appartenenti all'organizzazione criminale. La responsabilità per il controllo della conformità con tali condizioni è stato dato dal dipartimento della pubblica accusa.


Secondo la legislazione danese, soltanto ai funzionari di Polizia è permesso di infiltrarsi e unicamente nel rispetto di tre condizioni. Deve sussistere un sospetto particolarmente grave che un reato è stato commesso, non deve esistere altro mezzo investigativo adeguato per assicurarsi le prove necessarie, vale a dire che l'adozione degli infiltrati deve essere l'ultimum remedium e, infine, deve sussistere un sospetto che riguardi un reato che comporta una pena di sei o più anni di detenzione. La decisione di compiere l'infiltrazione viene adottata dal pubblico ministero dopo aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale a tal fine. In caso di urgenza la Polizia può impiegare un infiltrato, ma deve poi avere l'approvazione del giudice entro 24 ore. A causa di queste condizioni rigide le norme attuali sono considerate un fiasco. Al momento è aperto un dibattito per decidere se tali norme debbano essere cambiate.
In Norvegia esistono disposizioni simili, ma esse si basano sulle linee generali emanate dal procuratore generale norvegese, e il criterio del sospetto non è sottolineato così tanto come in Danimarca.
In Germania, esistono dettagliate norme scritte in materia di adozione di infiltrati della Polizia nella fase preventiva e nella fase del procedimento penale. Nella fase preliminare un infiltrato della Polizia può essere utilizzato soltanto dietro ordine del Capo della Polizia. L'utilizzo di un infiltrato sarà possibile se fatti e circostanze giustificano la presunzione che reati gravi saranno commessi e l'uso di un infiltrato di Polizia è necessario a prevenire attività criminali. I poteri dell'infiltrato di Polizia sono regolamentati da linee generali ministeriali. Nella fase del procedimento penale l'infiltrato di Polizia può essere impiegato soltanto per investigare sui reati di natura grave riguardanti droga, commercio di armi, falsificazioni, sicurezza nazionale, reati maggiori o professionali, oppure criminalità organizzata. Per adottare agenti di Polizia come infiltrati, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'ufficio del procuratore, a meno che non vi sia tempo per attendere tale autorizzazione.
In tal caso, spetterà alla direzione di Polizia decidere, ma l'autorizzazione da parte dell'ufficio del procuratore deve essere comunque richiesta senza ritardo. Se l'ufficio del procuratore non rilascia l'autorizzazione entro tre giorni, si deve interrompere l'infiltrazione. Se un agente di Polizia infiltrato è impiegato contro una certa persona che è sospettata o se un infiltrato deve compiere le proprie attività in un'abitazione alla quale non si può generalmente accedere, infrangendo in tal modo la quiete domestica così come previsto dalla Costituzione, è necessaria l'autorizzazione del giudice. Se non si può aspettare tale autorizzazione, si richiederà all'ufficio del procuratore di fornire il proprio parere favorevole. Se non si può neanche attendere tale autorizzazione, sarà la direzione di Polizia a decidere e si dovrà chiedere all'ufficio del procuratore di fornire la propria autorizzazione senza ritardo alcuno. L'infiltrazione dovrà essere interrotta se il giudice non confermerà l'autorizzazione entro tre giorni. Le persone nelle cui abitazioni sono penetrati agenti di Polizia infiltrati dovranno essere informate di tale fatto, purché non si mettano a rischio lo scopo dell'indagine stessa, l'ordine pubblico, la vita e l'integrità fisica di una persona o la continuazione dell'utilizzo dell'infiltrato. Come affermato in precedenza, nel corso dell'infiltrazione l'agente di Polizia infiltrato non può commettere reati. I problemi che dovessero emergere in tale contesto verranno di norma risolti grazie all'attenta consultazione dell'ufficio del procuratore.
In Francia, l'infiltrazione è disciplinata da leggi. Inoltre, esistono linee generali sui metodi di infiltrazione. L'infiltrazione avviene principalmente utilizzando agenti di Polizia infiltrati e, soltanto sporadicamente, utilizzando privati cittadini.
L'impiego di infiltrati è di competenza della pubblica accusa e degli ufficiali della police judiciaire, i quali sono sotto la supervisione degli organi pubblici che promuovono l'azione penale. L'infiltrazione di Polizia avviene nei casi che riguardano stupefacenti e sostanze con essi connessi ed è sotto la supervisione - per quello che concerne la consegna controllata - del procureur de la République e per quanto attiene alla rivendita del procuratore o del giudice inquirente.
In Italia non esistono norme generali a disciplinare la figura dell'infiltrato. Tuttavia, dal 1990, nel quadro di una legge speciale, varie norme sono state varate per disciplinare le azioni dell'infiltrato in un numero di casi specifici. Esse sono, per esempio, le norme attinenti all'adozione di infiltrati nella lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e ai reati connessi agli stupefacenti. Per quanto riguarda tutte le disposizioni, bisogna che sussistano tre condizioni per impedire che agenti della Polizia infiltrati possano essere perseguibili per un reato commesso nell'ambito dell'operazione di infiltrazione. La prima condizione è che soltanto i reparti speciali degli ufficiali di Polizia possono essere utilizzati come infiltrati. In secondo luogo, gli ufficiali di Polizia non si possono infiltrare di iniziativa ma soltanto nel quadro di un'infiltrazione pianificata. E, in ultimo, l'ufficiale di Polizia non sarà perseguibile soltanto se avrà commesso reati al solo scopo di assicurarsi le prove contro coloro che compiono crimini e le altre persone appartenenti alle organizzazioni criminali. L'Autorità giudiziaria deve essere informata immediatamente del fatto che vengono utilizzati degli infiltrati. Questo significa che l'ufficio del procuratore viene preventivamente informato dell'adozione di infiltrati.


Praticamente in nessun Paese esiste la figura dell'infiltrato non appartenente alle forze di Polizia (vale a dire civile), in genere perché espressamente vietato. Soltanto la Germania opera con informatori civili. Il Capo della Forza decide se utilizzarli o meno. L'infiltrazione di civili sarà permessa unicamente se necessaria alla prevenzione di reati di natura grave.


In Danimarca, la consegna controllata si distingue in vendita controllata e consegna controllata. La consegna controllata significa che il trasporto non si ferma in Danimarca ma altrove, dove verrà sequestrata. La decisione di accettare la vendita controllata viene presa dalla squadra di investigatori sentito il pubblico ministero competente. Una vendita controllata, nel senso di un intervento che non ha luogo sul territorio danese, può avvenire soltanto se l'interesse nel caso giustifica tali mezzi e se esiste una garanzia che gli stupefacenti verranno sequestrati altrove. Se vendita controllata significa che la Polizia non interviene prima che la consegna venga effettivamente effettuata sul territorio danese, tale consegna controllata dovrà rientrare nelle condizioni contenute nelle norme che disciplinano gli infiltrati.
In Germania, la consegna controllata avviene su larga scala. La consegna controllata non è regolamentata da legge, ma nel 1984 una decisione congiunta dei procuratori generali riguardante tale materia è stata incorporata nelle linee generali dei procedimenti penali. Le linee generali prevedono tre forme di consegna controllata, vale a dire: passaggio controllato, esportazione controllata e importazione controllata. Una condizione per la consegna controllata è che non esistano altre modalità per individuare gli altri criminali o per smantellare la rete. Inoltre, la consegna controllata deve essere ideata in modo tale che rimanga possibile arrestare in qualunque momento i criminali e sequestrare i beni illegali. Quindi, questo vuol dire che il trasporto non può sfuggire al controllo della Polizia o degli ufficiali doganali. Se un trasporto controllato riguarda passaggio ed esportazione, il Paese nel quale il trasporto è destinato dovrà dare la propria autorizzazione. Il potere di decidere in materia di consegna
controllata spetta all'Autorità procedente nella cui giurisdizione l'area di confine è situata e dove l'importazione o passaggio ha inizio o nella cui giurisdizione il trasporto con la Germania inizia.
In Francia, la consegna controllata è disciplinata dall'articolo 706-32 CPP. Tale articolo prevede che gli ufficiali che indagano possono procedere al controllo e alla sorveglianza del trasferimento della droga trasportata o dei proventi da questa derivanti. La consegna controllata può essere realizzata soltanto da parte di ufficiali appartenenti ai reparti speciali della Polizia e se un'autorizzazione esplicita è stata rilasciata dal procuratore o dal giudice inquirente. Una linea generale disciplina, tra le altre cose, la materia della giurisdizione. Se le merci provengono dall'estero, avrà competenza l'ufficio della pubblica accusa del luogo sul cui territorio nazionale le merci entrano. Se le merci già si trovano sul territorio francese, la giurisdizione competente sarà quella dell'ufficio del procuratore dove viene trovata la merce. Il procuratore competente verrà obbligato a notificare al suo collega dell'ufficio del procuratore competente se la destinazione rientra nell'ambito della competenza di quest'ultimo.
Secondo la legge italiana, la consegna controllata è possibile se si tratta di un reato che riguarda stupefacenti, estorsione e riciclaggio o sequestro di persona a scopo di estorsione. In tali casi, l'Autorità giudiziaria può rinviare o non ottemperare le norme giuridiche allo scopo di trovare e assicurarsi le prove senza ritardo. Per tale ritardo alla Polizia è necessario ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria. L'Autorità giudiziaria vigila la consegna controllata fornendo istruzioni. Le varie norme che disciplinano la consegna controllata variano nei dettagli.


In Danimarca non esiste infiltrazione programmata. Le norme scritte che disciplinano l'infiltrazione non contemplano tale variante.
La legislazione tedesca non contiene norme a parte per l'infiltrazione programmata; tale infiltrazione avviene nel quadro delle norme generali sull'infiltrazione.
Lo stesso vale per la Francia, dove l'infiltrazione programmata non è regolamentata a parte e dove è incorporata nelle norme generali che disciplinano la consegna controllata.
Come abbiamo già esaminato, l'infiltrazione in Italia avviene sempre nella forma di infiltrazione programmata.


Non molto si conosce sulle organizzazioni di copertura. Questo vale anche per la Danimarca dove la legislazione non lascia alcuno spazio alle organizzazioni di copertura.
In Germania le organizzazioni di copertura svolgono un ruolo importante nel quadro dell'infiltrazione. In virtù delle disposizioni di legge, gli infiltrati possono prendere parte a transazioni giuridiche sotto uno stato di falsa capacità giuridica. Sulla base di tali disposizioni vengono create le organizzazioni di copertura. In Germania, le organizzazioni di copertura esistono in particolare nel quadro della lotta ai reati connessi con gli stupefacenti.
In Francia le organizzazioni di copertura esistono come estensione delle norme sulla consegna controllata.
In Italia le organizzazioni di copertura esistono nella pratica, tuttavia tale materia non è disciplinata da leggi. Nonostante sia dubbio se l'uso di documenti di copertura sia accettabile, non è oggetto di controversia giuridica l'uso di organizzazioni di copertura.


(*) Stralcio di uno studio effettuato dal Ministero della Giustizia olandese riguardante l'adozione di metodi investigativi speciali delle Forze di Polizia in vari Paesi europei a cura di P.J.P. Tak, G.A. Van Eikema Hommes, E.R. Manunza, C.F. Mulder.
Traduzione a cura della Redazione.
(1) Tweede Kamer, 1994-1995, n. 23 945, n. 1, pp. 17-40.
(**) Art. 266 cpp. (N.d.T).
(***) In corsivo nell'originale.
(****) In corsivo nell'originale.

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